Associazione Pescatori Milano - K8

Statuto K8

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view post Posted on 21/9/2005, 15:47
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Il nostro statuto

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Spinno AdS
view post Posted on 21/9/2005, 15:51




STATUTO

K8 Associazione Pescatori Milano







Articolo 1. Denominazione e Sede



E’ costituta una Associazione denominata “K8 Associazione Pescatori Milano” (in seguito Associazione).

L’Associazione ha sede legale in Milano Via Savona 140.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire uffici, filiali e rappresentanze in tutto il territorio italiano.



Articolo 2. Durata



La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera della Assemblea straordinaria degli associati.



Articolo 3. Scopi



L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, si propone i seguenti scopi:



a. la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico – fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della Pesca Sportiva, quale obbiettivo primario, non escludendo la possibilità di promuovere qualunque altra attività per scopi leciti

b. tutelare, assistere, difendere, promuovere e sviluppare l’attività dell’Associazione presso chiunque;

c. promuovere le occasioni di scambi e di collaborazione tra i Soci;

d. promuovere, organizzare o partecipare a tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inerenti l’attività dell’Associazione ;

e. attivare progetti di qualunque tipo sulle tematiche relative all’attività svolta dall’Associazione;

f. creare, gestire impianti di pesca e di qualunque altro tipo, che l’Associazione stessa vorrà in un futuro dotarsi

g. partecipare per attività inerenti all’Associazione a progetti finanziati da enti, associazioni, fondazioni, organizzazioni nazionali e/o internazionali;

h. collaborare con tutte le associazioni e gli enti che abbiano fini simili a quelli dell’Associazione, stabilire e sviluppare contatti sistematici con analoghi enti e/o associazioni in Italia e all’estero, concludendo con gli stessi anche apposite convenzioni, volte al migliore conseguimento dello scopo;

i. promuovere iniziative dei Soci idonee a favorire un più razionale utilizzo delle varie opportunità che si presentino in materia;

j. diffondere la conoscenza dell’Associazione tra i possibili soggetti che volessero associarsi;

k. facilitare i rapporti dei Soci con gli organi preposti;

l. organizzare e/o favorire la pubblicazione periodica e/o aperiodica di documenti in genere riguardanti l’Associazione;

m. Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate con il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati, partecipanti, consulenti di qualunque tipo che prestino la loro opera per il raggiungimento di obbiettivi di interesse dell'Associazione, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale, nazionale o internazionale.

n. L’associazione potrà partecipare quale Socio, ad altre associazioni o ad altri enti con, scopi simili.


Articolo 4 Possono far parte dell’Associazione:



a. tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche;

b. i soggetti, persone fisiche, nominate dal Consiglio Direttivo con il titolo di Socio Onorario.

I Soci si dividono in:

1. Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e sono richiamati nell’atto costitutivo;

2. Sostenitori/Ordinari: sono coloro i quali, in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto a), richiedono di essere ammessi e vengono ammessi all’Associazione;

3. Onorari: sono i soggetti, persone fisiche, che in considerazione della loro idoneità ad apportare prestigio all’Associazione vengono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.


Articolo 4.1 Ammissione dei Soci



1. Per essere ammessi all’Associazione in qualità di Soci sostenitori/ordinari gli interessati, muniti dei requisiti di cui al precedente art. 4 lettera a), dovranno presentare domanda di ammissione indirizzata al Presidente dell’Associazione.

2. In caso di domande di ammissione a Socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’ esercente la potestà parentale.

3. Sulla richiesta di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

4. In ogni caso, la qualifica di Socio sostenitore/ordinario verrà assunta solo a seguito della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e del versamento della quota associativa.

5. L’ammissione dei Soci onorari, previa accettazione da parte degli stessi, è deliberata dal Consiglio Direttivo.




Articolo 6 Diritti e Obblighi dei Soci



1. I Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.

2. I Soci, ad eccezione dei Soci onorari, hanno l’obbligo di versare le quote associative annuali.

3. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nell’assemblea dell’Associazione.

4. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto nell’assemblea dell’Associazione.

5. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione.





Articolo 7 Decadenza dei Soci



I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

1. Dimissione volontaria

2. Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale

3. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disanima degli addebiti.

L’associato radiato non può essere più ammesso.



Articolo 8 Organi dell’Associazione



Sono organi dell’Associazione:

1. il Presidente ed il Vice Presidente,

2. Il Consiglio Direttivo;

3. L’Assemblea dei Soci;

4. Il Tesoriere, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; tuttavia potrà competere in caso di assegnazione di compiti determinati, un rimborso spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.




Articolo 9 Presidente e Vice Presidente



Il Presidente dell’Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del consiglio stesso, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte all’Autorità Giudiziaria, Amministrativa e di fronte ai terzi.

Il Presidente convoca e presiede tutte le Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

Può essere revocato dalla carica dal Consiglio Direttivo in caso di violazione degli obblighi imposti dal presente Statuto.

Il Vice Presidente, nominato anch’egli dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.



Articolo 10 Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri decisionali e di intervento per il conseguimento e l’attuazione degli Scopi dell’Associazione.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo:

1. l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

2. fissare le direttive per l’attuazione degli Scopi dell’Associazione;

3. deliberare sulla gestione o gli investimenti patrimoniali;

4. deliberare sull’ammissione di nuovi Soci e sul recesso;

5. designare il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione,

6. nominare i Soci onorari;

7. nominare il Tesoriere;

8. proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

9. deliberare la quota associativa;

10. conferire e revocare procure;

11. redigere il rendiconto d’esercizio ovvero il bilancio consuntivo e quello preventivo e curarne la loro presentazione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;

12. curare la tenuta dei libri obbligatori dell’Associazione;

13. deliberare sulla partecipazione dell’Associazione ad enti e/o organizzazioni che interessino l’attività dell’Associazione;

14. attivare gruppi di lavoro e studio inerenti alle attività dell’Associazione.

15. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 8 (otto) Soci



I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e, comunque, sino alla prima riunione dell’Assemblea dei Soci successiva alla scadenza del loro mandato, e sono rieleggibili.

Se alcuni membri del Consiglio Direttivo dovessero venire meno per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvederà senza ritardo alla loro sostituzione con obbligo di convocare l’assemblea dei Soci per la ratifica della nomina.

Se viene meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo decade dalla carica e sarà obbligato a convocare l’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente dell’Associazione ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione ovvero, nei casi urgenti, almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell’Associazione.





Articolo 11 Assemblea dei Soci



L’Assemblea dei Soci è convocata, da parte del Presidente dell’Associazione, almeno una volta l’anno entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno ovvero quando ne facciano richiesta motivata al Presidente dell’Associazione almeno un terzo dei soci.

L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Tutti i Soci possono partecipare alle Assemblee. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

I Soci possono delegare un altro Socio a partecipare alle Assemblee e ad esercitare il diritto di voto. Ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.

Le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ad eccezione di quelle per la nomina delle cariche sociali che si svolgono in forma segreta.

L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

· L’Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2. elegge i membri del Consiglio Direttivo;

3. delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci; mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta dei soci presenti.

· L’Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche statutarie;

2. delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tutti i Soci fondatori e di almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto.



Articolo 12 Tesoriere



Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Provvede alla gestione economico – finanziaria dell’Associazione, all’incasso delle quote associative, all’esecuzione dei pagamenti a carico dell’Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo, registrando le operazioni su un apposito registro.

Per tutte le operazioni di incasso e di pagamento potrà essere acceso un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all’Associazione depositando la firma del Tesoriere.

Il tesoriere, previa richiesta al Consiglio Direttivo e successivo benestare della assemblea potrà gestire il patrimonio della Associazione per cassa.





Articolo 13 Quote associative



I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa:

· non è frazionabile;

· deve essere corrisposta per l’intero esercizio indipendentemente dalla data di ammissione del Socio, del suo recesso o della sua esclusione;



Articolo 14 Patrimonio dell’Associazione



Il patrimonio dell’Associazione è costituto:

a) dalle quote associative;

b) da ogni bene mobile e immobile di cui diverrà proprietaria l’Associazione;

c) da eventuali proventi derivanti dall’attività svolta e dalle manifestazioni organizzate dall’Associazione o alle quali essa parteciperà;

d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione di attività istituzionali e promozionali e per lo svolgimento di tutte le attività connesse agli scopi dell’Associazione.

In caso di recesso o di esclusione, i Soci non potranno chiedere il rimborso delle quote associative né potranno avanzare alcuna pretesa sul patrimonio dell’Associazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea degli organismi di controllo competenti, dovrà individuare l’ente o l’associazione senza fini di lucro che persegua scopi analoghi a quelli dell’Associazione o fini di pubblica utilità cui dovrà essere devoluto il patrimonio dell’Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.





Articolo 15 Esercizio



L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.



Art. 16 Disposizioni finali



Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del codice civile.


 
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